L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha introdotto il Servizio a Tutele Graduali a partire dal 1/1/2021 con la delibera 491/2020/R/eel. Per i primi sei mesi, il Servizio a Tutele Graduali sarà provvisoriamente esercito dall’esercente il Servizio di Maggior Tutela.
Le tariffe per Usi Diversi bassa tensione riportare in questa sezione sono applicate a tutte le forniture di energia elettrica per usi diversi dal domestico con potenza impegnata superiore a 15kW o nella titolarità di piccole imprese in bassa tensione.
Maggior informazioni sono reperibili sul sito dell’ARERA www.arera.it.
La S.I.E. srl applica ai clienti con tipologia di fornitura “usi diversi dal domestico” i corrispettivi, le componenti e i prezzi stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che differenzia le tariffe in base alla potenza:
BTA1 – Multioraria usi diversi dal domestico bassa tensione con potenza impegnata fino a 1,5kW
BTA2 – Multioraria usi diversi dal domestico bassa tensione con potenza impegnata oltre 1,5kW e fino a 3kW
BTA3 – Multioraria usi diversi dal domestico bassa tensione con potenza impegnata oltre 3kW e fino a 6kW
BTA4 – Multioraria usi diversi dal domestico bassa tensione con potenza impegnata oltre 6kW e fino a 10kW
BTA5 – Multioraria usi diversi dal domestico bassa tensione con potenza impegnata oltre 10kW e fino a 15kW
BTA6 – Multioraria usi diversi dal domestico bassa tensione con potenza impegnata oltre 15kW
Tariffe Tutele Graduali 2021
I valori PEAP possono essere reperiti sul portale dell’autorità al seguente link
Fasce orarie
F1 – Nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00
F2 – Nei giorni dal lunedì al venerdì: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00 . Nei giorni di sabato dalle ore 7.00 alle ore 23.00
F3 – Nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 dalle ore 24.00. Nei giorni di domenica e festivi* tutte le ore della giornata
Si considerano festivi: 1 gennaio; 6 gennaio; lunedì di Pasqua; 25 Aprile; 1 maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1 novembre; 8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre (fonte: TIV – Erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza)
ENERGIA REATTIVA L’energia reattiva è un’energia accessoria per il funzionamento degli apparecchi elettrici che non produce effetti utili e aumenta le perdite di rete; può essere ridotta o annullata localmente con particolari accorgimenti impiantistici (condensatori di rifasamento). Secondo quando previsto dall’allegato A (TIT) alla delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 568/2019/R/eel e successive modifiche e integrazioni, le imprese distributrici sono obbligate a fatturare ai clienti finali con potenza disponibile superiore a 16,5 kW anche l’energia reattiva, laddove ci siano prelievi con insufficiente fattore di potenza cosfi e siano installati misuratori atti a rilevare tale energia che viene misurata in kVARh: – non vi sono penali se il cosfi medio mensile è ≥0.9; cioè se i kVarh sono inferiori al 33% dei kwh consumati; – se il cosfi medio mensile è compreso tra 0.9 e 0.8 , cioè se i kvarh sono compresi tra il 33% ed il 75% dei kwh consumati, vi sono delle penali per ogni kvarh registrato; – se il cosfi medio mensile è invece minore di 0.80, cioè se i kVarh sono superiori al 75% dei kwh consumati, le penali su ogni kvarh registrato sono ancora maggiori; – se il cosfi medio mensile è < 0.70 (o se inferiore a 0,9 al massimo carico) il gestore di rete potrà imporre il rifasamento o il distacco dalla rete. Al fine di evitare penalità, la cui entità è stabilita dall’ARERA, l’energia reattiva deve sempre essere inferiore al 33% dell’energia attiva. |